lunedì 15 dicembre 2014

Reato di autoriciclaggio

È stato votato al Senato il reato di autoriciclaggio, recependo in toto e senza modifiche il testo approvato alla Camera e posto all’interno del pacchetto sul rientro di capitali.

" L’autoriciclaggio è   legge, ma non risolve quei rischi d’interpretazione segnalati da esperti di settore e da Riparte il futuro che ha raccolto 50 mila firme per chiederne la riforma.
È certamente una buona novità perché si colma un vuoto del codice penale - ha spiegto Enrico Fontana, coordinatore nazionale di Libera - ma si è persa l’occasione di dotare il nostro Paese di una norma chiara e semplice, in linea con le indicazioni contenute nelle direttive europee. Abbiamo invece un lungo articolo che presenta il rischio di equivoci e di problemi di interpretazione, che potranno compromettere l’azione penale”.
Restano diversi dubbi sulla formulazione del neonato 648 ter. Uno dei nodi più preoccupanti è il concetto di “godimento personale” delle somme accumulate illegalmente, approdato definitivamente. Non sarebbero quindi punibili le condotte per cui il denaro, beni o altre utilità vengano destinate “alla mera utilizzazione” o al già detto “godimento personale”. È difficile capire che cosa significhi e per cosa dovrebbero essere  impiegati.
 Alla luce della formulazione votata, non è ancora chiaro quali saranno le condotte per cui l’autoriciclaggio si applicherà, e quali rimarranno fuori. Ci sono infatti due aggettivi che descrivono il dettaglio sulle attività necessarie a trasferire fondi con l’autoriciclaggio, che devono appunto essere “imprenditoriali” e “speculative”, ma non si capisce se servono a dettagliare i tipi di azione o a circoscriverli solamente all’interno dei due vaghi aggettivi. Dall’elenco delle attività rischierebbe di rimaner fuori il caso per cui ci si compra una lussuosa casa (uso personale) ma dopo aver fatto circolare il denaro su fondi di copertura.
E ancora: i tre verbi, “impiegare, sostituire e trasferire”, che raccontano come concretamente si autoriciclano i proventi criminali, sono intesi come tutti contemporaneamente necessari e dimostrabili per applicare la norma?
Inoltre, anche l’espressione “ostacolare concretamente” contenuta nel testo, usata per descrivere l’azione di nascondere la provenienza dei proventi del reato, pare superflua e rischia persino di essere d’inciampo. Non è infatti chiaro cosa si vuole dire con “concretamente”, quasi che si possa nascondere il frutto di un illecito “astrattamente”.
Un problema si pone anche sulle pene: quando l’autoriciclaggio si applica a quei reati “presupposto”, che hanno prodotto i soldi sporchi da ripulire, punibili con una pena sotto a 5 anni (e quindi la maggior parte dei reati di corruzione) non sarà consentito lo strumento delle intercettazioni, fondamentali per contrastare questo tipo di reato.
In sintesi: sarà dura per un giudice distinguere condotte così di dettaglio, senza vedere compromessa la sua attività e senza contare su adeguati strumenti investigativi.
Se si considera poi che questo testo è stato inserito all’interno di una discussa legge sul rientro di capitali, che per molti aspetti assomiglia di fatto a un condono fiscale, sebbene versioni diverse compaiano in disegni di legge tutt’ora in discussione in Parlamento, risulta fin trioppo evidente come il quadro non sia dei migliori.
“Nel balletto attorno alla legge, tirata a volte come una coperta troppo corta da diversi lati - ha concluso Fontana- non è stata ascoltata fino in fondo la voce, raccolta da Libera e rilanciata attraverso Riparte il futuro, di chi ogni giorno si spende per combattere la criminalità economica. Ora il testo è alla prova dei fatti. Speriamo che ci sia la volontà politica di migliorarlo e modificarlo quanto prima”.
Ho trovato in internet questo articolo molto interessante che vale la pena di leggere !

1 commento:

Blogaventura ha detto...

Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Fabio